Commissione Europea: modifiche alla Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili apportate tramite l’Omnibus sostenibilità
La Comunicazione della Commissione Europea si inserisce nell’ambito delle misure adottate con l’Omnibus sulla sostenibilità e ha ad oggetto l’applicazione del Regolamento (UE) 2026/73 (Atto delegato Omnibus) che ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2021/2178, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2023/248. Il documento mira a fornire orientamenti interpretativi e attuativi non vincolanti, sotto forma di FAQ, sulle nuove regole per facilitarne ll’adeguamento, ridurre i costi e gli oneri di rendicontazione, e garantire la comparabilità delle informazioni.
Parlamento Europeo: Draft Report ECON Committee
La proposta di revisione della SFDR è in discussione anche al Parlamento Europeo, nell’ambito della Commissione Affari Economici e Monetari (ECON). Il relatore ha presentato la bozza di parere che sarà esaminata e votata dalla Commissione nelle prossime settimane. Il voto finale all’ECON Committee e, a seguire, il voto nell’assemblea plenaria sono attesi per il prossimo mese di settembre, a seguire potranno iniziare le negoziazioni interistituzionali con il Consiglio e la Commissione Europea per la definitiva approvazione della proposta di revisione della SFDR.
Relativamente alla categoria ESG Basic si prevede che gli investimenti devono sovraperformare l'universo di investimento medio, il benchmark di riferimento o il rating medio, dopo aver eliminato almeno il 20% dei titoli con i valori o i rating più bassi. Si prevede che la soglia per investimenti allineati alla Tassonomia (safe harbours) venga innalzata dal 15% al 20%. I prodotti sostenibili dovranno utilizzare un set specifico di indicatori sui principali effetti negativi (PAI) per consentire agli investitori di confrontare i prodotti all'interno della stessa categoria. I prodotti che non soddisfano i requisiti delle nuove categorie di sostenibilità possono continuare a citare informazioni ESG ma solo in modo ancillare e dovranno includere una dichiarazione ben visibile che confermi che il prodotto non soddisfa gli standard dell'UE per i prodotti finanziari sostenibili, al fine di tutelare i consumatori dal greenwashing. Ai fini della nuova categorizzazione dei prodotti sostenibili la proposta stabilisce che gli investimenti in titoli di stato devono risultare coerenti con l'obiettivo o la strategia di sostenibilità dichiarati dal prodotto finanziario. Si introduce l'obbligo di inserire nelle informative una descrizione della strategia di impegno (engagement) legata alla sostenibilità portata avanti dal partecipante ai mercati finanziari, illustrando come questa si allinei agli obiettivi del prodotto, oppure di fornire una spiegazione chiara e motivata del perché tale strategia non venga perseguita.
ESAs: Joint Committee Annual Report 2025
Nel rapporto le tre autorità fanno il punto sulle attività svolte nel 2025 dal Comitato Congiunto. L'implementazione del regolamento DORA è stata la priorità del 2025, con la definizione di tutti gli strumenti legali previsti per preparare le entità finanziarie all'applicazione iniziata il 17 gennaio 2025. Le autorità hanno inoltre designato diciannove fornitori terzi di servizi critici, stabilendo la relativa rete di supervisione con l'EBA come supervisore principale. Da ultimo è stato reso operativo il quadro europeo di coordinamento degli incidenti informatici sistemici e è stato istituito il meccanismo per la condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche. È proseguito lo sviluppo dell'infrastruttura per il Punto di accesso unico europeo per i dati finanziari e di sostenibilità (ESAP). Il rapporto evidenzia crescenti rischi legati alle tensioni geopolitiche globali, all'incertezza sulle politiche commerciali, alla volatilità dei mercati e alle minacce informatiche. Si sottolinea la necessità di monitorare da vicino l'espansione dei mercati delle cripto-attività, l'intermediazione finanziaria non bancaria e gli investimenti alternativi. Sono state finalizzate le Linee Guida congiunte sugli stress test ESG per armonizzare le metodologie di vigilanza nei settori bancario e assicurativo.
ESMA: istruzioni e schemi di reporting relativamente all’applicazione del requisito di conto attivo
L'art. 7-ter del Regolamento (UE) 648/2012 prevede che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di cui all’articolo 7-bis (requisito di conto attivo) calcolino le proprie attività ed esposizioni al rischio nelle categorie di contratti derivati soggette a tale requisito e comunichino ogni sei mesi alla propria autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo.
L’autorità competente trasmette all’Esma tali informazioni (l'articolo 79-octies, comma 1-bis del D. Lgs. 58/1998 designa la Consob quale autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie).
Esma ha pubblicato le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la segnalazione di cui all'art. 7-bis. Tale segnalazione avviene su base semestrale (31 gennaio e 31 luglio) e copre un periodo annuale. La prima segnalazione va notificata entro il 31 luglio 2026 relativamente al periodo 25 giugno 2025-30 giugno 2026.
Sul tema del requisito di conto attivo si segnalano i seguenti chiarimenti Esma: Q&A 2418 e 2779 sul calcolo delle soglie, Q&A 2778 sul requisito dello stress test e Q&A 2776 e 2777 relativamente al profilo della rappresentatività.
EIOPA: Costs and Past Performance Report 2026
Il rapporto analizza i costi e i rendimenti dei prodotti di investimento assicurativi e pensionistici per il periodo 2020-2024.
Nel 2024, i prodotti unit-linked hanno offerto rendimenti netti compresi tra il 7,5% e il 16,9%. Le gestioni separate hanno reso in media il 2,3% offrendo tuttavia maggiore stabilità e protezione dalle perdite. I costi medi a carico dei consumatori mostrano una diminuzione contenuta.
L'analisi dei prodotti pensionistici evidenzia disparità significative e lacune nei dati. I fondi unit-linked con finalità previdenziale hanno registrato un rendimento medio del 9,6%, molto superiore a quello delle gestioni separate che è stato pari a 1,4%. I costi, misurati in termini di riduzione del rendimento, sono pari a 2,4% per i fondi unit-linked, mentre si sono attestati all'1,3% per le gestioni separate.
Il rapporto non prende in considerazione gli IORPs per via delle lacune nella disponibilità di dati; gli schemi di secondo pilastro saranno oggetto di una trattazione separata nei prossimi mesi.