Commissione Ue: Call for applications on the EU HLG on the future of the welfare state
In attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, sono state avviate le procedure per la costituzione del gruppo di esperti che dovrà affiancare le istituzioni comunitarie nella formulazione di proposte per rendere le tutele di welfare sostenibili, adeguate e accessibili a tutti.
Le candidature vanno presentate entro il prossimo 17 settembre.
Il testo del bando contenente le modalità di presentazione della candidatura:
Call for applications on the EU HLG on the future of the welfare state
Mefop risponde alla consultazione Eiopa: draft Opinion on the supervision of long-term risk assessment by IORPs providing DC schemes
Nella risposta, condivisa con Assoprevidenza e Assofondipensione, si evidenzia con favore come anche il regolatore europeo, con l’emananda Opinion oggetto della consultazione, si avvicini al contesto italiano, dove già da tempo, la Covip richiede lo svolgimento di proiezioni stocastiche per la definizione dell’obiettivo pensionistico dei comparti.
Tuttavia, si esprimono perplessità sull’opportunità di definire uno standard per tali proiezioni che non tenga conto delle specificità nazionali dei Fp a contribuzione definita. Ulteriori perplessità suscitano le indicazioni in materia di valutazione quantitativa dei rischi operativi. Anche in questo caso, partendo dalla constatazione che la direttiva IORP2 richiede soltanto valutazioni qualitative di tali rischi, si evidenziano le problematiche di un approccio centralizzato, che non tiene conto delle esperienze che si vanno consolidando in questi mesi di applicazione di IORP2. L’emanazione dell’Opinion da parte di Eiopa è prevista per fine 2021.
Sullo stesso tema si presentano anche le risposte dell’Occupational Pensions Stakeholder Group Eiopa e di PensionsEurope.
Mefop Opinion on the supervision of long-term risk assessment by IORPs providing DC schemes
Commissione Ue: Antiriciclaggio
La Commissione Ue ha presentato un pacchetto di misure teso a rafforzare il contrasto al riciclaggio e la lotta al terrorismo. Oltre a rafforzare l’armonizzazione delle norme settoriali tra gli stati membri, la proposta istituisce un'autorità europea dedicata.
Le proposte passano ora all’esame del Parlamento e del Consiglio Ue per l’approvazione.
Reg. 2019/2088: Q&A della Commissione Ue
Bruxelles ha chiarito alcuni dubbi interpretativi del Reg. 2019/2088. La prima delucidazione riguarda il comply or explain relativo alla considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità [Art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b)].
Si chiarisce che il comply riguarda la considerazione dei principali fattori negativi degli investimenti [paragrafo 1, lettera a)], viceversa l’explain afferisce alla considerazione degli effetti negativi delle scelte d’investimento [paragrafo 1, lettera b)]. Inoltre, la soglia di 500 rispetto alla quale scatta la possibilità di fare explain riguarda i dipendenti (employees) del partecipate ai mercati finanziari.
Altro profilo affrontato nelle Q&A è quello relativo alla qualificazione del prodotto finanziario ex. art. 9 (prodotto che ha come obiettivo la realizzazione di investimenti sostenibili).
Si chiarisce che, non intervenendo il Regolamento nella creazione del prodotto finanziario, non esistono limiti minimi o massimi di investimenti sostenibili conformi all’art. 2, numero 17 cui fare riferimento per qualificare il prodotto finanziario come art. 9. Spetta all’istitutore definire nelle informazioni precontrattuali le caratteristiche in base alle quali il prodotto è conforme alle previsioni dell’art. 9 e, conseguentemente, chiarire come venga rispettato il principio del “non danneggia in modo significativo”.
Con riferimento alla qualificazione di prodotto finanziario ex. art. 8 (promozione di caratteristiche ambientali o sociali), anche in questo caso la Commissione Ue parte dal presupposto che il Regolamento non interviene sulla creazione del prodotto. Nulla vieta quindi che la trasparenza sull’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 6) o la considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità (art. 7) consentano di qualificare un prodotto come conforme all’art. 8. La sola considerazione dei rischi di sostenibilità, di per sé, non è sufficiente per qualificare un prodotto finanziario come promozione di caratteristiche ambientali o sociali. Si chiarisce che, anche nel caso dell’art. 8, non si applicano previsioni specifiche sui sottostanti (no limiti minimi di investimento in specifiche attività).
Si riportano poi degli esempi per una migliore caratterizzazione del termine “promozione”.
Le Q&A fanno riferimento, tra l’altro, a informazioni, segnalazioni relative alla considerazione di fattori ambientali o sociali nelle politiche di investimento o nella definizione degli obiettivi di investimento, all'adesione a standard. Inoltre, l’informativa precontrattuale dei prodotti finanziari deve fare riferimento a quegli elementi che riguardano le caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti per l'intero periodo di detenzione dell’investimento, e che sono utilizzate per la descrizione della misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono soddisfatte nell’ambito della rendicontazione periodica (bilancio).
Eiopa: Consultazioni su Pension Tracking System e Pension dashboard
L’8 settembre si sono chiuse le consultazioni Eiopa relative alla creazione di un sistema di tracciamento dei diritti pensionistici acquisiti e alla definizione di indicatori sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici.
Eiopa è stata invitata dalla Commissione Ue a fornire il proprio parere sulle due tematiche entro il prossimo 30 dicembre, affinché Bruxelles possa emanare specifiche guidance in materia entro il 2022.
I materiali della consultazione: