EIOPA: rapporto per l’anno 2021
Francoforte ha fatto il punto sulle attività svolte nel 2021. Sostenibilità e digitalizzazione hanno continuato a dominare l'agenda. Per quanto riguarda il settore previdenziale EIOPA ha accompagnato l’entrata in vigore del regolamento PEPP. Inoltre è stato inviato alla Commissione Europea il parere sull'istituzione di cruscotti pensionistici (pension dashboard) e sistemi di monitoraggio (pension tracking system), strumenti a cui Bruxelles guarda per provare a ridurre i divari pensionistici.
Commissione UE: revisione della direttiva 2016/2341
La Commissione Europea ha inviato a EIOPA un call for advice ai sensi dell’art. 62 della direttiva Iorp2, finalizzato all’invio di una relazione al Parlamento e al Consiglio UE sull’attuazione della direttiva, a cura della Commissione stessa. Si tratta del primo atto del processo che porterà alla revisione della direttiva.
Il mandato conferito dalla Commissione eccede i punti richiamati all’art. 62. Per quanto riguarda le valutazioni relative all’adeguatezza di Iorp2 dal punto di vista prudenziale e di governo, si richiama EIOPA a valutare se l’attuale assetto non abbia prodotto oneri eccessivi per gli operatori, in ottemperanza a un principio di proporzionalità.
EIOPA dovrà valutare se gli oneri prodotti dall’adeguamento non siano stati eccessivi rispetto ai benefici per gli aderenti/beneficiari, oltre che per il funzionamento degli schemi e per la stabilità del sistema dei fondi pensione. In tali valutazioni particolare attenzione dovrà essere posta alla situazione degli IORPs a contribuzione definita che non prevedono garanzie. Vengono poi richiamati i temi dell’attività transfrontaliera e quello del Prospetto delle prestazioni pensionistiche, la cui efficacia andrà valutata anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie digitali.
La revisione della direttiva cade in un momento storico caratterizzato da una accelerazione della transizione dalla prestazione definita alla contribuzione definita. A tale fine si richiede di valutare se i requisiti dettati da Iorp2 siano adatti al nuovo contesto. In tale riflessione torna ad assumere rilievo il variegato universo degli schemi a contribuzione definita, per i quali la Commissione chiede di valutare l’adeguatezza dei requisiti prudenziali, di governo e di business conduct, oltre che gli obblighi informativi agli aderenti/beneficiari. Bruxelles ha richiesto esplicitamente a EIOPA di fare riferimento in tale lavoro alle attività che Francoforte ha già svolto (sta svolgendo e svolgerà) per i fondi a contribuzione definita.
La revisione della direttiva prenderà in considerazione anche il tema della sostenibilità, in particolare puntando a introdurre il principio della doppia materialità, anche provando ad allineare gli obiettivi delle politiche di investimento alle preferenze per la sostenibilità degli aderenti/beneficiari.
Ultimo tema esplicitamente richiamato è quello della diversità e dell’inclusività degli organi di amministrazione e di controllo. A tal fine giova ricordare che il 29 aprile 2022 EIOPA ha scritto una lettera alle istituzioni comunitarie nella quale sono contenute proposte di modifica a Solvency2 e a Iorp2 tese ad accrescere la diversità negli organi di amministrazione e di controllo.
Per quanto riguarda i fondi pensione, si raccomanda l’inclusione di un nuovo considerando nel testo della direttiva focalizzato sui temi della diversità e si suggeriscono modifiche agli attuali art. 21 e 23 della direttiva. Per quanto riguarda l’art. 21 (Principi generali del sistema di governo) si richiederebbe al fondo pensione di approvare e attuare una policy dedicata alla promozione della diversità dei componenti il CdA e il Collegio Sindacale. In particolare sarebbe necessario fissare un target minimo di rappresentazione del genere sottorappresentato e definire nella sopracitata politica le misure che verranno poste in essere per raggiungere tale obiettivo. All’art. 23 si prevederebbe che la politica di remunerazione diventi neutrale per quanto attiene al profilo del genere, dove per neutralità si intende la corresponsione della medesima retribuzione a uomini e donne, a parità di lavoro svolto o a parità di qualità del lavoro svolto.
Il mandato consente a EIOPA di valutare ogni altro profilo che dovesse ritenere opportuno ai fini della predisposizione della risposta, oltre a quelli esplicitamente menzionati. Il termine per l’invio dell’advice è fissato al 13 luglio 2023.
Commissione UE: estensione della proroga dall’obbligo di clearing presso controparte centrale per gli schemi pensionistici
È stata presentata la proposta di regolamento delegato che estende fino al 18 giugno 2023 la proroga dall’obbligo di compensazione presso una controparte centrale di alcune categorie di derivati OTC a beneficio degli schemi pensionistici. Il regolamento delegato è ora al vaglio del Consiglio e del Parlamento UE mediante procedura di non obiezione della durata trimestrale.
Nella relazione al Parlamento e al Consiglio UE la Commissione ha chiarito che ulteriori proroghe non saranno più possibili e che, tra l’altro, il mercato offre già soluzioni per una adeguata gestione da parte degli schemi pensionistici di tale adempimento, senza che da esso ne derivino problematiche per le attività degli enti e le prestazioni ai beneficiari. Gli schemi pensionistici interessati dovrebbero quindi sfruttare questa finestra temporale per iniziare a strutturare gli obblighi derivanti dal prossimo adempimento.
ESAs: chiarimenti sugli standard tecnici e Q&A
EIOPA, EBA e ESMA hanno pubblicato un comunicato con il quale forniscono chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi degli standard tecnici (Cfr. Reg. delegato 2022/1288). Le aree oggetto di approfondimento sono l’utilizzo degli indicatori di sostenibilità, l’informativa sui PAI e sui prodotti finanziari, gli investimenti diretti e indiretti, le informazioni relative alla tassonomia, le indicazioni sul principio del "non danneggia in modo significativo" e le informative sui prodotti che prevedono molteplici opzioni d’investimento. Sono inoltre state aggiornate le Q&A relative al Regolamento (UE) 2019/2088
ESMA: linee guida sulla trasparenza dei rischi di sostenibilità per l’asset management
L'Autorità ha emanato alcune indicazioni per garantire la convergenza nella vigilanza sui fondi di investimento sostenibili. Le linee guida riguardano la supervisione della documentazione contrattuale e del materiale di marketing, nonché alcune indicazioni sull'uso di termini relativi alla sostenibilità nei nomi dei fondi. Da ultimo, esse hanno riguardato l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte dei gestori di FIA e OICVM.