Esma
L’authority ha emanato la bozza di standard tecnici regolamentari in materia di cooperazione tra le competenti autorità nazionali e Esma Eba e Eiopa, ai fini del Regolamento Ue 2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni). Le proposte Esma definiscono le informazioni da scambiare e procedure di notifica omogenee nel caso di violazioni del regolamento. La Commissione Ue ha ora tre mesi di tempo per l’emanazione del decreto delegato di recepimento.
FinTech
Nell’ambito del Piano d’azione della Commissione Ue sul tema delle tecnologie digitali finanziarie (FinTech), Eiopa, Esma e Eba hanno pubblicato un rapporto congiunto sui cosiddetti facilitatori di innovazione (regulatory sandboxes and innovation hubs). La relazione presenta un'analisi comparativa dei facilitatori dell'innovazione operativi nell'Ue. Le autorità europee hanno inoltre definito alcune best practices per la progettazione e il funzionamento dei facilitatori dell'innovazione.
In Italia sono al momento attivi due innovation hub: Canale FinTech (BankItalia) e Gruppo di lavoro Ivass sull’InsureTech (Ivass).
FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs
Esma
Pubblicato l’aggiornamento delle Questions&Answers su MiFID2/MiFIR in materia di derivati su commodity e trasparenza.
Regolamento 2017/2402
Regolamento 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (Regolamento Cartolarizzazioni)
Regolamento 1011/2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento benchmark)
Esma
L’authority ha pubblicato il rapporto finale sulle linee guida in materia di non-significant benchmark ai sensi del Regolamento 2016/1011 (Regolamento benchmark). Con riferimento a tale categoria di indici, Esma prevede un alleggerimento dei requisiti per gli amministratori e i soggetti contributori di dati vigilati in materia di:
a) procedure e vigilanza,
b) appropriatezza e verificabilità dei dati di input,
c) trasparenza delle metodologie di calcolo,
d) governance e controllo per i soggetti contributori di dati vigilati.
Le previsioni di cui ai punti a, b, c si applicano agli amministratori di non-significant benchmark mentre quelle di cui al punto d trovano applicazione soltanto per i soggetti contributori di dati vigilati.